Idoneità alloggiativa
Dettagli
A chi è rivolto
L’attestato è obbligatorio esclusivamente per i cittadini di Paesi terzi (extracomunitari) che devono dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo per determinate procedure di immigrazione
Descrizione
Chi può presentare la richiesta:
Il proprietario dell’immobile
L’intestatario del contratto di locazione o di comodato d’uso
La persona ospite o tutti coloro che vantano altri titoli aventi diritti sull’immobile.
Chi non deve richiederlo / Quando non serve:
Cittadini italiani e dell’Unione Europea
Rifugiati politici e titolari di protezione internazionale (art. 29-bis D.Lgs. 286/1998 – per il ricongiungimento familiare non si applica l’obbligo)
Richiedenti asilo (in fase di prima accoglienza)
Per il rinnovo di alcuni permessi di soggiorno (spesso è sufficiente un’autocertificazione del datore di lavoro o non è richiesto)
Per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal solo titolare (senza familiari), art. 9, comma 1, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione)
Caso specifico per il ricongiungimento familiare:
Nel caso di ricongiungimento familiare a favore di un solo minore di anni 14 (e a condizione che nell’alloggio non siano già presenti altri minori di 14 anni), non è necessario richiedere l’attestato di idoneità alloggiativa.
Se invece si ricongiungono due o più minori di 14 anni o un minore insieme ad altri familiari, l’attestato di idoneità alloggiativa è obbligatorio.
Come fare
La richiesta va presentata nel Comune dove si trova l’immobile, nel caso specifico all’ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico o al Servizio Sociale – Ufficio Casa
Cosa serve
Modulo di richiesta compilato (scaricabile nella sezione "documenti");
Copia del Contratto di proprietà, locazione o comodato (registrato);
Copia della Planimetria/catastale dell’immobile;
Copia del Documento di identità del richiedente;
Eventuale scheda tecnica redatta da tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere);
Se ospite dichiarazione di ospitalità (scaricabile nella sezione "documenti");
Modulo di Autocertificazione idoneità alloggio (solo per richiesta di ricongiungimento/coesione familiare) scaricabile nella sezione "documenti";
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (una alla presentazione della domanda e una al ritiro dell’attestazione).
Attenzione: per le richieste relative al lavoro subordinato e autonomo, le due marche da bollo devono essere consegnate nel momento in cui si presenta la richiesta, in quanto tale idoneità alloggiativa viene inviata in formato digitale tramite PEC all’indirizzo indicato dal richiedente.
Cosa si ottiene
L’Attestato di idoneità alloggiativa è il documento ufficiale che certifica che l’alloggio risponde ai requisiti minimi di abitabilità, igiene e sanità previsti dalla normativa nazionale e permette al cittadino extracomunitario di dimostrare di disporre di un alloggio idoneo e di ottenere, di conseguenza, l’autorizzazione alle procedure di soggiorno in Italia.
Tempi e scadenze
L’attestato viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di consegna, salvo domande per le quali gli uffici competenti richiedono ulteriori chiarimenti.
La validità è sei mesi dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 41 del DPR 445/2000, dopo è necessario presentare una nuova richiesta (non è prevista proroga automatica), l’attestato perde validità in caso di modifiche della situazione igienico sanitaria e di abitabilità.
Quanto costa
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (una alla presentazione della domanda e una al ritiro dell’attestazione).
Attenzione: per le richieste relative al lavoro subordinato e autonomo, le due marche da bollo devono essere consegnate nel momento in cui si presenta la richiesta, in quanto tale idoneità alloggiativa viene inviata in formato digitale tramite PEC all’indirizzo indicato dal richiedente.
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Ulteriori informazioni
Procedura di Regolarizzazione 2020 (“Emersione”)
Ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020 e del D.M. Interno 27 maggio 2020, il certificato di idoneità alloggiativa non è un requisito obbligatorio. Si raccomanda di richiederlo solo se espressamente richiesto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
