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Matrimonio - Riconciliazione dopo la separazione

Servizio attivo

Dettagli

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.

A chi è rivolto

Ai coniugi che abbiano già ottenuto la separazione formale a seguito di un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati. 

Descrizione

Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi. Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. 
Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione.
 

Cosa serve

Per la procedura avanti all'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi devono compilare e sottoscrivere la “Richiesta dichiarazione di riconciliazione” (vedi sezione "documenti") con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, trasmetterlo con allegati copia dei documenti identificativi, alternativamente, con le seguenti modalità:

  • per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

  • posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  (solo da Pec)

  • servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;

  • consegna a mano - Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi sezione "Accedi al servizio")

I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione. 

Cosa si ottiene

L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione. 
 

Tempi e scadenze

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. 
Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, che può essere anche antecedente alla data della stesura dell’atto di riconciliazione.

Quanto costa

Il servizio non prevede costi.

Accedi al servizio

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale

Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli

Unità organizzativa responsabile

Area 3 - Servizi ai cittadini

Servizi sociali e politiche per la casa, scuola e sport, servizi demografici e comunicazione, protocollo e messi comunali

Servizi Demografici

L'ufficio cura la corretta tenuta dei Registri di Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale

Normativa di riferimento

• Art. 157 c.c
• Artt. 63 c.1 e 69 D.P.R. 396/2000

Schede collegate

Divorzio - Separazioni e divorzi assistiti da avvocati

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

Divorzio - Separazioni e divorzi in Comune

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Ultimo aggiornamento:

26/05/2025, 09:28