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Divorzio - Separazioni e divorzi assistiti da avvocati

Servizio attivo

Dettagli

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

A chi è rivolto

Ai coniugi che intendano separarsi e/o divorziare solo nei casi in cui:

  • il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa nel Comune di Bagno a Ripoli;
  • il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero ) è stato trascritto nel Comune di Bagno a Ripoli;

Descrizione

Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che rilascia un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori; di figli maggiorenni portatori di handicap grave; di figli maggiorenni non autosufficienti; di figli maggiorenni incapaci), l'accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). 
Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale. 

Come fare

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. 

Cosa serve

Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione. 
La documentazione da inviare è una copia conforme all’originale dell'accordo, munito delle certificazioni di legge relative all’autografia delle firme dei coniugi e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; se trasmesso a mezzo pec, deve essere redatto in formato .pdf.p7m con firma digitale di uno degli avvocati che assistono le parti, attestante la conformità della copia digitale all'originale cartaceo.

Cosa si ottiene

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Tempi e scadenze

Il provvedimento viene trascritto e annotato nei registri di stato civile entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’ufficio di stato civile. 

Quanto costa

Il servizio è gratuito 

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Normativa di riferimento

  • Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162
  • Delibera Giunta Municipale n. 17 del 1/2/2018
Ultimo aggiornamento:

30/10/2024, 12:10