Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Anagrafe temporanea

Servizio attivo

Dettagli

Chiunque abbia la residenza in un altro Comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti richiesti.

A chi è rivolto

Chiunque abbia la residenza in un altro Comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purché in possesso dei requisiti richiesti.
La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune. La richiesta deve essere fatta dai diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000).
 

Descrizione

L’Anagrafe della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La residenza temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato.
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione nel registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della popolazione residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza.
In tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Bagno a Ripoli.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei residenti temporanei può avvenire per trasferimento in altro Comune o all’estero, iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Bagno a Ripoli, per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei residenti temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione.

Come fare

Compilazione e sottoscrizione del modulo “Richiesta residenza temporanea"  trasmesso unitamente agli allegati occorrenti con una delle seguenti modalità:

  • a mezzo Posta elettronica certificata (Pec): comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (da indirizzo pec)
  • consegna a mano - Sportello URP - Presentazione Documenti e istanze (vedi sezione "Accedi al servizio");
  • per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
  • servizio postale - Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 - 50012 Bagno a Ripoli;

Nel caso di compilazione parziale o documentazione incompleta, la richiesta non sarà accettata.
I moduli sono scaricabili dalla sezione "documenti" o disponibili presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Cosa serve

Occorre presentare la seguente documentazione:

  • Modulo Richiesta inserimento anagrafe temporanea compilato e sottoscritto;
  • documento d’identità;
  • titolo di occupazione immobile.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 

Tempi e scadenze

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo un anno, comprensivo dei 4 mesi di dimora nel comune precedenti all'iscrizione.
Tale lasso di tempo è da considerarsi il minimo al fine di considerare la presenza sul territorio comunale quale dimora abituale e non semplice domiciliazione.

Quanto costa

Nessun costo

Ulteriori informazioni

L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989 risponde essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" quali per esempio:

  • le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);

  • il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);

  • i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);

  • i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);

  • i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989

Ultimo aggiornamento:

06/02/2025, 09:11