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Affidamento urna cineraria

Servizio attivo

Dettagli

L'affidamento personale delle ceneri consiste nella consegna dell’urna cineraria per la conservazione. Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

A chi è rivolto

Congiunti di:

  • persone decedute che hanno espresso la volontà di affidamento delle proprie ceneri

  • persone decedute i cui resti mortali sono stati riesumati e successivamente cremati

I richiedenti possono avvalersi di imprese di onoranze funebri per l'invio dell'istanza.

Descrizione

L'affidamento dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentito sia per volontà espressa in vita del defunto, sia manifestata successivamente dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più stretti (secondo le indicazioni del Codice Civile) e autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di dove si trovano i resti mortali.

Può essere affidataria dell'urna qualunque persona scelta liberamente dallo stesso defunto o da chi può manifestarne la volontà.
Il luogo ordinario di conservazione è la residenza della persona affidataria, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute e a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione sia sulle condizioni di conservazione dell'urna.

In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza, l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.

Come fare

Presentare richiesta sul modulo scaricabile dalla sezione "documenti" di questa pagina con allegata la dichiarazione scritta di volontà del defunto, del coniuge o del parente più prossimo. 

Cosa serve

  •  Modulo istanza affidamento urna ed espressione di volontà

  • Copia documento di identità del richiedente e dei dichiaranti la volontà

  • 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna
     

Cosa si ottiene

Il provvedimento di affidamento delle ceneri alla persona designata quale affidataria.

Tempi e scadenze

Se la domanda e la documentazione allegata sono complete, l'autorizzazione viene rilasciata entro due giorni dalla richiesta, fatti salvi i tempi di risposta nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione d’ufficio.

Quanto costa

2 marche da bollo da € 16,00 (una sulla domanda e una sull'autorizzazione) 

Procedure collegate all'esito

Il provvedimento di affidamento deve essere presentato al gestore dell’impianto crematorio (o del cimitero ove si trovano in deposito) per richiedere la consegna delle ceneri e deve essere conservato accanto all’urna.

Accedi al servizio

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale

Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli

Vincoli

Custodia dell’urna
L’urna deve essere sigillata e contenere i dati identificativi del defunto.
L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata.
L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.

Luogo di conservazione
Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria. La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al Comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.
Se lo spostamento è in un altro Comune, occorre rivolgersi al nuovo Comune per ottenere una nuova autorizzazione.

Controllo
Il Comune ha la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

Casi particolari

Rinuncia
Gli affidatari o i loro aventi causa possono rinunciare all'affidamento dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione definitiva delle ceneri.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 – Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

  • Legge 30.03.2001 n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

  • Legge Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29 – Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

  • Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 – Testo unico Ambiente

  • Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (per visualizzare il Regolamento cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali)

Schede collegate

Cremazione

La cremazione è la riduzione in cenere della salma e avviene in appositi forni crematori, previa autorizzazione da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso o in cui si trovano i resti mortali.
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall’ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà espressa dalla persona defunta o dai suoi familiari.

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri consiste nello spargimento delle stesse in un’area secondo le modalità stabilite dalla legge.
La dispersione autorizzata ai sensi di legge, può essere effettuata:
• dal coniuge, dai figli;
• in mancanza di coniuge e di figli tale facoltà spetta ad altri familiari aventi diritto, o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
• in mancanza al personale autorizzato dal Comune.
Ultimo aggiornamento:

04/02/2025, 09:26