Sanzioni codice della strada - verbale di accertamento o ordinanza ingiunzione cds
Dettagli
1. Leggere il verbale fronte retro
2. Effettuare il pagamento
3. In caso di decurtazione punti, comunicare i dati del conducente.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto al cittadino a carico del quale è stata accertata una violazione al Codice della Strada o che abbia ricevuto la notifica di una Ordinanza-Ingiunzione.
Descrizione
Il cittadino può venire a conoscenza di una sanzione amministrativa per violazione di una o più norme del Codice della Strada a proprio carico:
a) per aver trovato un preavviso di violazione, foglietto verde o giallo o scontrino, sul parabrezza del proprio veicolo. Per questa tipologia vedi link scheda "Preavviso di violazione lasciato al parabrezza".
b) per essere stato fermato dagli Agenti per cui la violazione sarà contestata sul momento e d il cittadino quindi avrà una copia del verbale di contestazione in mano.
c) ha ricevuto il verbale per Atto Giudiziario, per PEC o tramite SEND (nel caso di aziende, professionisti iscritti al registro INI PEC o privati che hanno registrato il proprio dominio digitale sull’apposito registro).
• Differenza tra contestazione e notificazione del verbale:
Le violazioni, quando possibile, devono essere immediatamente contestate dagli Agenti accertatori:
• al trasgressore
• alla persona individuata dai documenti di circolazione come obbligata in solido, se presente.
In caso contrario la notifica all’obbligato in solido deve essere effettuata entro 100 giorni mentre se sono applicate sanzioni accessorie sul veicolo quali sequestro, sospensione del documento, ecc. la notifica deve essere effettuata subito.
In alcuni casi previsti dall’art. 201 CDS non è necessaria la contestazione immediata dei verbali ed in questo caso la notifica agli interessati deve essere effettuata entro 90 giorni, o 360 giorni se questi sono residenti all’estero.
N.B. Per le violazioni punibili con sanzione amministrativa è obbligato in solido con il trasgressore il proprietario del veicolo (o del rimorchio) il quale è tenuto al pagamento della sanzione solo quando non vi provvede l’autore della violazione.
• Pagamento del verbale in misura ridotta:
La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma compresa tra un limite minimo e un limite massimo .
La discrezionalità nel definire l’ammontare della sanzione tra questi limiti spetta al Prefetto quando stabilisce una sanzione a seguito di un ricorso respinto o quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta mentre all’agente accertatore non è data alcuna discrezionalità nel definire l’ammontare della sanzione poiché il trasgressore , fino al 60° giorno dalla contestazione o dalla notificazione è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo fissato dai singoli articoli del CdS, cosiddetto pagamento in misura ridotta.
Scaduti i 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento in misura ridotta o proposto un ricorso o opposizione, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per il pagamento ma la somma diviene ora pari alla metà del massimo più le spese di procedimento( art. 203 c. 3 CDS) e la somma dovuta viene maggiorata del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quando il ruolo, comprensivo di quanto dovuto viene trasmesso all’esattore.
• Riduzione del 30%:
Se è consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta nel verbale è indicata anche la cifra con la riduzione del 30% sul solo importo della sanzione amministrativa pecuniaria ma non sulle spese di procedimento e di eventuale notifica. L'importo totale può essere pagato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
NB : Non tutte le sanzioni prevedono la riduzione del 30% quindi se sul verbale di contestazione ricevuto dall’Agente o notificato via posta, PEC o SEND è presente un solo importo significa che il cittadino non ne ha diritto (per esempio violazione per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, oppure violazione di carattere penale o sanzione che comporta la sospensione della patente).
Inoltre se la sanzione prevede la decurtazione dei punti e non c’è stata contestazione immediata e identificazione del conducente, entro 60 giorni dalla notifica occorre comunicare i dati del conducente.
• Ordinanza-Ingiunzione
In caso di notifica di una Ordinanza-Ingiunzione l'importo totale è indicato nell'atto stesso.
Per effettuare il pagamento seguire il link riportato di seguito
Come fare
Le modalità di pagamento del verbale/Ordinanza-Ingiunzione sono indicate sull'atto stesso.
Cosa serve
Per il pagamento dei verbali contestati e notificati collegarsi al servizio online vedi "accedi al servizio"
Occorrerà il numero identificativo del verbale per es: 2025/C123456 che si trova in alto a destra del verbale stesso ed il numero di targa del veicolo sanzionato.
Solo per chi non ha la possibilità di accedere al sito sopra citato per stampare l’avviso di pagamento PagoPa per effettuare il pagamento presso i punti autorizzati, può recarsi:
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o presso gli uffici della Polizia Municipale
esclusivamente in orario di apertura al pubblico.
Se si è smarrito il verbale o sono passati più di 60 giorni dalla notifica e si vuole procedere al pagamento, occorre rivolgersi agli Uffici della Polizia Municipale.
Cosa si ottiene
Effettuato l'intero pagamento del verbale nei termini indicati nell'atto, l’illecito si estingue e niente è più dovuto.
Tempi e scadenze
• Il conteggio dei 5 giorni per il pagamento del verbale con la riduzione del 30% è regolamentato dall'art. 202 CdS secondo le modalità previste all'art. 2963 Codice Civile iniziando a contare dal giorno successivo alla data della notifica (nel caso di verbali ricevuti presso la residenza) o della contestazione (quando l’agente accertatore ha fermato il cittadino e gli ha consegnato il verbale) ed il pagamento può essere effettuato fino alla mezzanotte del quinto giorno.
• Domeniche e festivi non fanno saltare il conteggio dei 5 giorni.
Attenzione nel calcolo dei giorni per il pagamento con importo ridotto, infatti se il pagamento avviene con un importo inferiore a quello dovuto, il procedimento non si estingue, e la somma versata è considerata solo come un acconto.
Nel caso in cui l'importo totale (comprensivo di sanzione amministrativa, spese di procedimento e spese di notificazione) non venga saldato entro 60 giorni, l'importo della sanzione stessa subirà un aumento portando la cifra da misura minima alla metà del massimo (Art. 203 c. 3 C.d.S.), semplificando raddoppierà d’importo (vedi ciò che è riportato sul verbale).
Quanto costa
Il costo totale è determinato dall'importo della sanzione e dalle spese di notifica e procedimento.
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Casi particolari
Il pagamento in misura inferiore al dovuto è considerato come non effettuato e la somma versata viene considerata acconto. Ai fini del ruolo o dell’ingiunzione fiscale verrà iscritta una somma pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto versato.
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando (art. 202 CDS):
• il trasgressore non ha ottemperato all’invito a fermarsi;
• quando il trasgressore (conducente del veicolo a motore) si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione o la patente o qualsiasi altro documento che è tenuto ad avere con sé;
• quando è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210 c. 3 CDS)
• per violazioni costituenti reato.
Questi sono i casi principali ma vi sono altre violazioni depenalizzate dal DLG 507/1999 per cui il pagamento in misura ridotta non è ammesso.
In tutti questi casi il verbale viene trasmesso al Prefetto del luogo dell’accertamento entro 10 giorni dall’identificazione e sarà il Prefetto con propria ordinanza-ingiunzione a stabilire l’ammontare della sanzione che successivamente verrà notificata al cittadino.
Ulteriori informazioni
Per le modalità di ricorso e le richieste di rateizzazione delle sanzioni al CDS consultare le relative schede.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
