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Trascrizione Sentenza di divorzio pronunciata all'estero

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Dettagli

Le sentenze pronunciate all'estero di divorzio o di annullamento di matrimoni/unioni civili, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri di Stato Civile.

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani o stranieri che hanno divorziato all'estero, e il cui matrimonio/unione civile sia stato celebrato nel Comune di Bagno a Ripoli, o trascritto nei registri del nostro Comune nel caso sia stato contratto all'estero. 
 

Descrizione

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge  n. 218/1995 o dal Regolamento C.E. n. 2201/2003. 
La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello .

Requisito necessario alla trascrizione del divorzio è che il matrimonio/unione civile siano stati contratti nel Comune di Bagno a Ripoli, oppure trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di Bagno a Ripoli, se contratti all'estero. 

Come fare

E’ necessario presentare l’istanza cartacea corredata dai documenti originali. 

Cosa serve

  1. Per la trascrizione delle sentenze emesse nei Paesi extracomunitari, nonché quelle emesse prima  del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea occorre presentare:

  • istanza (vedi allegato);

  • sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;

  • certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995. 
    La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:

  • legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione);

  • tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato)
    Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale 
    E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995 . 

    2. Per la trascrizione delle sentenze Paesi dell'Unione Europea dopo il 1° marzo 2001 e prima del 1° agosto 2022:

  • istanza (vedi allegato);

  • certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;

  • marca da bollo da € 16,00;

    3. Per la trascrizione delle sentenze Paesi dell'Unione Europea dopo il 1° agosto 2022:

  • istanza (vedi allegato);

  • certificato di cui all'art. 36 del regolamento U.E. 1111/2019 esente da legalizzazione, in originale;

  • marca da bollo da € 16,00.

Cosa si ottiene

L'annotazione dello scioglimento/cessazione sull'atto di matrimonio/unione civile in Italia, propedeutica alla variazione dello stato civile anagrafico.

Tempi e scadenze

30
giorni
dalla presentazione dell’istanza

Quanto costa

Il servizio prevede il pagamento di una marca da bollo di € 16,00 da consegnare al momento della presentazione dell'istanza.

Ultimo aggiornamento:

30/10/2024, 12:27