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Trascrizione in Italia di atti esteri di stato civile formati all’estero

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Dettagli

Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere riconosciuti efficaci in Italia tramite la trascrizione degli stessi nei registri di stato civile italiani. In mancanza di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero, sicuramente efficace per il Paese straniero, non sarà efficace per l’ordinamento giuridico italiano. 
Possono essere trascritti gli atti di stato civile formati all’estero riguardanti eventi di: nascita; matrimonio; divorzio; morte. 

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile formati all'estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di Stato Civile del Comune di residenza delle persone a cui l'atto è intestato. 
Ai cittadini stranieri che intendono far trascrivere nei registri di Stato Civile del Comune italiano di residenza, atti di stato civile che li riguardano. 

Descrizione

I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, devono comunicare al competente Consolato italiano i propri eventi di stato civile avvenuti in territorio straniero. È poi compito dell'autorità diplomatica o consolare, trasmettere questi atti al Comune italiano di competenza per trascriverli nei registri di stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 17). 
Qualunque cittadino italiano che possieda un atto di stato civile formato all'estero può comunque chiederne direttamente la sua trascrizione in qualunque momento. In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 12, com. 11) 
La richiesta di trascrizione può essere presentata dai diretti interessati o soggetti o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000) quali un legale, o tutti coloro che ne hanno un interesse legittimo e diretto. 

Come fare

Presentazione istanza, compilando il modulo "richiesta trascrizione atti" presente nella sezione documenti, corredata dell'atto in originale, o in copia conforme all’originale debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana, e da un documento di identità e 1 marca da bollo da €16:

  • servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;

  • consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi sezione "Accedi al servizio").

Cosa serve

Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana, fatti salvi i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente. 

Cosa si ottiene

Una volta completato il procedimento di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero potrà produrre effetti anche in Italia e diventerà a sua volta un atto di stato civile italiano. Sarà possibile ottenere un certificato, un estratto o una copia integrale dell’atto trascritto. 

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenza per richiedere la richiesta di trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero.

Quanto costa

Nessun costo in relazione alla richiesta di trascrizione di atti di nascita o morte, o qualora la richiesta provenga da soggetti istituzionali come i  consolati.
Diversamente la richiesta di trascrizione sconta il costo dell'imposta di bollo di Euro 16,00, qualora la richiesta provenga da soggetti non istituzionali (Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa. Interpello n.954-174/2013, prot.44409/2014 del 27/03/2014) 

Ulteriori informazioni

La trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero è solitamente riservata ai cittadini italiani. Vi sono alcune eccezioni:

  • può essere domandata la trascrizione del provvedimento di divorzio straniero riguardante cittadini entrambi stranieri quando l’atto di matrimonio cui si riferisce il provvedimento di divorzio è registrato in Italia (perchè il matrimonio è stato celebrato in Italia);
     

  • può essere domandata la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri (es.: atto di matrimonio) ai sensi dell’art. 19 DPR 396/2000, qualora sia espressa volontà del cittadino straniero stesso. In questi casi le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2001.

Ultimo aggiornamento:

30/10/2024, 12:28