Autentiche - Impedimento alla sottoscrizione temporaneo o permanente o a domicilio
Dettagli
A chi è rivolto
Chiunque non sappia firmare;
Chiunque abbia un impedimento di salute temporaneo per cui non possa effettuare la sottoscrizione;
Chiunque, per comprovati gravi motivi, non possa recarsi presso l'Ufficio Anagrafe per sottoscrive o effettuare la dichiarazione.
Descrizione
Per coloro che non sanno firmare o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione.
Diverse possono essere le ragioni di impedimento:
Chi non sa o non può firmare.
il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (per esempio, l'analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (per esempio, chi ha le mani paralizzate), può rendere tali dichiarazioni davanti a un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante e attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare.
Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute.
Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (per esempio, persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante deve necessariamente essere autenticata da un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.
In base alla Legge n. 18 del 3/2/1975 art. 3 (Provvedimenti a favore dei ciechi), per espressa richiesta della persona affetta da cecità, è ammessa ad assistere altra persona, nel compimento degli atti o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, cui egli accordi la necessaria fiducia. La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su esso la propria firma, premettendo le parole "il testimone".
La persona interessata deve essere comunque in grado di intendere e di volere.
Nel caso di incapacità o malattia mentale non è possibile procedere all’autentica, tale situazione
comporta la necessità di procedere all'inabilitazione o all'interdizione del soggetto, con conseguente azione avanti al giudice ordinario e nomina di amministratore. curatore o di un tutore
Le procedure relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali (art.4 d.P.R. 445/2000).
Come fare
E’ necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe presentandosi personalmente o richiedendo un appuntamento se l’autentica è richiesta a domicilio (vedi sezione "Accedi al servizio").
Cosa serve
Compilazione del modulo allegato;
Documento di riconoscimento in corso di validità.
Cosa si ottiene
Autentica di firma di chi non sa o non può firmare.
Autentica di firma a domicilio.
Tempi e scadenze
Rilascio immediato presentandosi allo sportello Anagrafe.
La validità dell'autentica è di 6 mesi dalla data di rilascio.
Quanto costa
L'autentica è soggetta all'imposta di bollo (€ 16,00) e ai diritti di segreteria (€ 0,52), a meno che non sia prevista dalla norma un'esenzione, che deve essere dichiarata dal richiedente.
Accedi al servizio
Casi particolari
Le procedure relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali (art.4 d.P.R. 445/2000).
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 art. 4
- Legge n. 18 del 3/2/1975 art. 3 (Provvedimenti a favore dei ciechi)