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Sanzioni amministrative extra Codice della Strada

Servizio attivo

Dettagli

Spettano alla Polizia Municipale la redazione dei verbali di accertamento delle violazioni nonché la ricezione e trasmissione dei processi verbali ricevuti da altri Enti accertatori riguardanti illeciti amministrativi relativi a disposizioni di Legge o regolamenti nazionali, regionali, provinciali e regolamenti o ordinanze comunali secondo le disposizioni della L. 689/81.

A chi è rivolto

Soggetti nei cui confronti è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dalla Legge 689/81 per un illecito commesso nel territorio di Bagno a Ripoli.

Descrizione

La violazione di una norma, di un regolamento o di una ordinanza è accertata mediante un processo verbale che deve contenere tutti i dati essenziali. 
Se la contestazione della violazione a carico dell’autore non è avvenuta immediatamente, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti:
- entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti nel territorio italiano
- entro 360 giorni per i residenti all’estero.

  •  Se la violazione è stata commessa da più persone, ai sensi dell'art. 5 L. 689/81, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

  • Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall’accertamento della violazione consegua, se prevista, la sospensione o la revoca del titolo abilitante l’attività oggetto dell’accertamento, viene trasmessa una copia degli atti all’Ente o al Dirigente che dovrà adottare il provvedimento.

  • Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno della commessa violazione.
     

Come fare

Il pagamento della sanzione, in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/81, quando tale modalità è ammessa e secondo le modalità di pagamento riportate sull'atto stesso, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento effettuato nei termini estingue l’obbligazione sanzionatoria pecuniaria e conclude il procedimento amministrativo sanzionatorio ma non quello delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge.

  • Pagamento in misura ridotta oltre il termine previsto: viene computato come acconto della sanzione che sarà determinata in sede di ordinanza ingiunzione;

  • Pagamento effettuato in misura inferiore: non ha valore ai fini dell’estinzione del verbale. La somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’importo conseguente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento;

  • Mancato pagamento: l’organo accertatore provvede a rimettere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. 689/81 all’Ufficio competente. In caso di mancato pagamento in misura ridotta , nella conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento verrà applicata una sanzione pari al doppio della cifra prevista per il pagamento in misura ridotta.

  • Ricorso: in alternativa al pagamento l’interessato, entro perentori 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, il destinatario dell'atto può presentare scritti difensivi e/o documenti all'autorità competente indicata nel verbale (presentazione esente da bollo) ed eventualmente richiedere audizione personale. 

Cosa serve

Per il pagamento dei verbali contestati e notificati occorrerà collegarsi all'apposito servizio (vedi sezione Accedi al servizio).
Occorrerà il numero identificativo del verbale per es: 2025/L123456 che si trova in alto a destra del verbale stesso.
Solo per chi non ha la possibilità di accedere al sito sopra citato per stampare l’avviso di pagamento PagoPa per effettuare il pagamento presso i punti autorizzati, può recarsi:

  • presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o presso gli uffici della Polizia Municipale esclusivamente in orario di apertura al pubblico.

Se si è smarrito il verbale o sono passati più di 60 giorni dalla notifica e si vuole procedere al pagamento, occorre rivolgersi agli Uffici della Polizia Municipale.

Cosa si ottiene

Una volta conclusa la fase di esame del ricorso, da parte dell'autorità competente, questa potrà emettere uno dei seguenti atti:

  • Ordinanza di archiviazione: nel caso in cui l’istruttoria appuri irregolarità della contestazione della sanzione da parte dell’organo accertatore;
  • Ordinanza ingiunzione di pagamento: nel caso che l’istruttoria confermi la sanzione riportata nel verbale di accertamento o la sua riduzione al minimo edittale.

In entrambi i casi l’Ordinanza deve essere emessa entro il termine di 36 mesi dalla notificazione del verbale di accertamento.

Tempi e scadenze

  • Pagamento sanzione: entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

  • Presentazione scritti difensivi o richiesta audizione: entro 30 giorni dalla contestazione del verbale o della notifica di esso.

  • Presentazione ricorso contro l'Ordinanza/Ingiunzione: entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della stessa direttamente alla cancelleria del Giudice di Pace di Firenze

  • Eventuale richiesta di rateizzazione della sanzione: per condizioni economiche disagiate (vedi art. 26 L. 689/81): entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento.
         

Quanto costa

La presentazione delle istanze di cui sopra è gratuita.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Modalità di presentazione delle istanze relative al verbale:

  • a mezzo Posta elettronica certificata (Pec): comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (da indirizzo pec);
  • Personalmente presso gli Uffici della Polizia Municipale di bagno a Ripoli nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Unità organizzativa responsabile

Polizia Municipale

Pronto intervento e polizia stradale, centrale operativa, polizia giudiziaria, polizia annonaria, polizia ambientale ed edilizia
Ultimo aggiornamento:

25/11/2025, 16:00