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Convivenza di fatto - dichiarazioni

Servizio attivo

Dettagli

La convivenza di fatto può essere fatta attraverso l’apposita dichiarazione da persone unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli) i richiedenti devono essere coabitanti e avere la residenza nello stesso comune.

A chi è rivolto

Coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana sia straniera, residenti in Italia (sono quindi esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all’Aire-Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Descrizione

Diritti: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari.

Potere di rappresentanza:
ciascun convivente di fatto può designare (in forma scritta e autografa) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Diritti inerenti la casa:
in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo da due a cinque anni, a seconda della durata della convivenza e della presenza o meno di figli minori o disabili del convivente superstite.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Diritto all’assegnazione della casa popolare:
nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare:
al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno:
è estesa al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno:
in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Il diritto agli alimenti:
in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del Codice Civile: "in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 del Codice Civile non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato, i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Come fare

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione deve essere resa tramite la compilazione e sottoscrizione di entrambi i conviventi del modulo “Dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto” e la sua trasmissione, con copia dei documenti di identità validi di entrambi i dichiaranti, all’Ufficio Anagrafe, alternativamente, con le seguenti modalità: 

  • a mezzo Posta elettronica certificata (Pec): comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (da indirizzo pec);

  • consegna a mano - Sportello URP - Presentazione Documenti e istanze (vedi sezione "Accedi al servizio");

  • per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

  • a mezzo servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
       

Cosa serve

Modulo dichiarazione di convivenza compilato.

Cosa si ottiene

Registrazione status di convivenza

Tempi e scadenze

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni. L’ufficio ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, e inviare eventuali richieste di integrazioni o contestazioni. Decorsi i 45 giorni senza alcuna comunicazione (silenzio-assenso), la pratica si può considerare conclusa positivamente. 

Quanto costa

Non è previsto alcun costo

Procedure collegate all'esito

L’Ufficio Anagrafe, successivamente alla conclusione della pratica, può rilasciare, dietro richiesta, un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto. 

Ulteriori informazioni

Per i cittadini stranieri : I cittadini stranieri devono dimostrare di essere di stato civile libero. La dimostrazione deve avvenire tramite presentazione di idonea documentazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese. 

Normativa di riferimento

Legge 20 maggio 2016 n. 76, riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Schede collegate

Certificati anagrafici

I certificati anagrafici si riferiscono ai residenti e agli iscritti Aire-Anagrafe Italiani Residenti all'Estero del Comune di Bagno a Ripoli.
Ultimo aggiornamento:

29/10/2024, 16:00