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Affittacamere e Bed & Breakfast (b&b)

Servizio attivo

Dettagli

Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, di cui al Titolo II Capo Quarto della Legge regionale Toscana n. 61/2024 e Titolo III Capo Primo e Quinto del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 11 Agosto 2025 n.47/R.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chi intende svolgere un’attività di affittacamere.

Descrizione

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi essenziali, come definiti nel regolamento.

Gli affittacamere possono essere gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale ed assumono la denominazione di Bed and Breakfast (b&b) quando, oltre ai servizi essenziali definiti nel regolamento, viene somministrata agli alloggiati anche la prima colazione ed eventualmente i pasti.

Periodi di apertura
I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:
per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

Come fare

Per l’apertura, il subentro, il trasferimento e/o le variazioni della capacità ricettiva di un'attività di Affittacamere o Bed and Breakfast occorre trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), in modalità online, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), vedi link esterno, e utilizzando il codice attività 55.20.01R.
Inoltre, nel caso di attivazione della tipologia Bed and Breakfast, la somministrazione della colazione e degli eventuali pasti, richiederà la compilazione dell’endoprocedimento di notifica ai fini della registrazione ASL 90, per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Cosa serve

L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), vedi link esterno.

Cosa si ottiene

La presentazione della SCIA consente l’esercizio dell’attività di affittacamere.

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Quanto costa

Per la presentazione della SCIA sono dovuti € 30,00 di diritti SUAP fatta eccezione che per la comunicazione di Cessazione di Attività per la quale nulla è dovuto.
Nel caso la presentazione della pratica riguardi attività di B&B dovranno essere corrisposti € 20,00 a fronte di diritti USL da pagare mediante il portale IRIS (vedi link esterno).

Accedi al servizio

Casi particolari

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere (art. 144 L.R 61/2024)
Chi esercita l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della Legge regionale Toscana n. 61/2024, può continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.
Chi gestisce in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della Legge regionale Toscana n. 61/2024, può continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016, fino alla data del 31 dicembre 2025.
Inoltre, fino alla data del 30 giugno 2026, le abitazioni utilizzate per le attività di affittacamere e B&B a carattere imprenditoriale in esercizio alla data del 9 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L.R. 61/2024), possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva; per queste, fatte salve diverse successive disposizioni previste dal comune, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Requisiti particolari
L'attività di affittacamere o di bed and breakfast svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.

Digital detox
(art. 13 regolamento 47/R/2025)
Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Ulteriori informazioni

Denominazione insegna
(art. 11 regolamento 47/R/2025)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.

Requisiti oggettivi di destinazione d'uso
L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Requisiti propri dei locali destinati ad affittacamere
(art. 44 e 45 regolamento 47/R/2025)

Art. 44: Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)
I locali destinati all’esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico. giovedì, 14 agosto 2025 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 25
Per le camere a più di due letti la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. L’installazione di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto
Le unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Testo unico
Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolino
Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi: a) pulizia giornaliera dei locali; b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; d) addetto reperibile 24 ore su 24; e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione
Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 62/2018

Art. 45: Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)
I locali destinati all’esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, nonché i requisiti di cui all'articolo 44, commi 2, 3, 4 e 5
I bed and breakfast devono disporre di un’area attrezzata per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande
Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 44, comma 6

Servizi minimi da assicurare negli esercizi di affittacamere
(art. 44 regolamento 47/R/2025)
pulizia giornaliera dei locali;
cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
addetto sempre reperibile;
wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione (vedi la sezione Casi particolari).

Accessibilità alle persone disabili
(Capo II art. 2 47/R/2025)
Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Accesso di animali
(art. 15 regolamento 47/R/2025)
La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

Assistenza sanitaria
(art. 14 regolamento 47/R/2025)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Ultimo aggiornamento:

09/12/2025, 09:23