Modalità di richiesta

Modalità e tempi di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bimbo/a, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune.

Le domande sono scaricabili a fianco, nella sezione documenti e modulistica, e disponibili in forma cartacea presso l'Urp e presso l'Ufficio Assistenza.

Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dell'attestazione Ise/Isee in corso di validità, attestante le condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Decorrenza del diritto e soggetti che possono presentare la domanda

Il diritto all'assegno di maternità decorre dalla data di nascita del figlio, per 5 mesi.
L'assegno di maternità è richiesto dalla madre del neonato o da altri soggetti qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 Decreto 452/00.
La richiedente è tenuta a dichiarare che non è beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Inps o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, ovvero è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale o una dichiarazione dell'ente medesimo.

L'importo è rivedibile ogni anno secondo disposizioni Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) (per ulteriori informazioni clicca sul link a lato della pagina).

Requisiti del richiedente

L'Amministrazione Comunale raccoglie le domande per l'assegno di maternità, relative a nascite, affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento.

Possono presentare domanda le madri in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadina italiana o comunitaria
  • cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
  • cittadina non comunitaria, ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”
  • cittadina non comunitaria, ma in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”
  • con status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria
  • residente anagraficamente nel Comune di Bagno a Ripoli
  • priva di trattamento previdenziale dell'indennità di maternità (qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore all'assegno previsto, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale)

 

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare è la seguente:

- domanda redatta secondo lo stampato disponibile presso l'Urp e l'Ufficio Assistenza, in orario di apertura, o scaricabile dalla modulistica in alto a sinistra.

Iter procedura

Acquisite la domanda e la documentazione dell'interessato ed effettuate le verifiche del caso, l'Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare e confrontarla con la "soglia del diritto" stabilita dalla legge, provvedendo all'atto di concessione o di diniego del beneficio.

Tempi

La domanda può essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del/della bimbo/a.

L'istruttoria della domanda viene svolta entro 90 giorni dalla presentazione e inviata all'Inps per il pagamento.

Avvertenze

Recupero delle somme indebitamente corrisposte

Il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca e trasmettere tale provvedimento all'Inps.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Assistenza - Servizi ai cittadini
Referente
Silvia Ocello - Simone Gerini - Ilaria Giovannelli - Valentina Cappanella - Alessandro Castellini
Responsabile
Neri Magli
Indirizzo
Via F.lli Orsi 22 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 6390353 - 055 6390355 - 354
Fax
055 6390360
E-mail
sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
Clicca su link esterno

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