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Verbale di accertamento o Ordinanza Ingiunzione C.D.S.

Preavviso di violazione lasciato al parabrezza

Requisiti del richiedente

Il cittadino al quale è stata accertata una violazione al Codice della Strada (preavviso di violazione - foglietto giallo) e che intende procedere al pagamento della sanzione senza attendere la notifica del verbale (maggiorato delle spese postali e di procedimento), entro 5 giorni dalla data di emissione dello stesso può effettuare il pagamento in forma agevolata (con la riduzione del 30%) così come indicato nel preavviso.
- con carta di credito tramite i servizi on-line (link all'inizio della pagina).
Se il pagamento del preavviso di violazione non viene effettuato entro 5 giorni dall'accertamento, il cittadino riceve la notifica del verbale di contestazione, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento, al quale vengono aggiunte le spese postali e di procedimento: in questo caso, il verbale può essere pagato:

  • ENTRO IL 5° GIORNO dalla notifica del verbale in FORMA AGEVOLATA, con la RIDUZIONE DEL 30% (*) della sola sanzione amministrativa pecuniaria (NON sono ridotte le spese postali e di procedimento) come indicato nel verbale;
  • DAL 6° AL 60° GIORNO dalla notifica del verbale SENZA beneficiare della RIDUZIONE DEL 30% (*) di cui sopra.

In entrambi i casi, il pagamento può essere effettuato tramite:

  • carta di credito tramite i servizi di Pagamento on line - pagoPA nella home page del presente sito.

La ricevuta deve essere conservata per 5 anni.
(*)L' AGEVOLAZIONE, ai sensi dell'art. 202 Codice della Strada, come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge 69/13 (cd. Decreto del fare), che prevede LA RIDUZIONE DEL 30% DELLA SANZIONE se il pagamento è effettuato entro il 5° giorno dalla notifica del verbale di contestazione, NON SI APPLICA alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210 Codice della Strada.

Avvertenze

L'art. 202 bis del Codice della Strada, introdotto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, ha previsto che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

La persona tenuta al pagamento non deve comunque avere un reddito imponibile (Irpef) superiore a euro 10.628,16, documentabile tramite presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi (o modello Isee). In caso di familiari conviventi, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia e il limite suddetto di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100; si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che attualmente è fissato nel 4,5% annuo.

Chi fa la richiesta (entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione) rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204 bis.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Corpo di Polizia Municipale
Referente
Isp.re Stefania Giannelli
Responsabile
Comandante Fusi Filippo
Indirizzo
Via dell'Antella n. 32, loc. Ponte a Niccheri – 50012 Antella
Tel
055 631111
Fax
055 633000
E-mail
polizia.municipale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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