Voto in quarantena per Covid-19, voto a domicilio, voto assistito

Voto in quarantena per Covid-19

Gli elettori che sono in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19 possono esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza, come stabilito dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto n. 103.

Per poter votare presso il proprio domicilio, è necessario fare richiesta al Sindaco del Comune presso il quale si è iscritti nelle liste elettorali da giovedì 10 settembre a martedì 15 settembre 2020 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione).

In considerazione di possibili chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno sul termine previsto dall’art. 3 comma 2 del D.L. n. 103/2020, le richieste di esercizio del voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario potranno essere presentate dagli interessati, anche successivamente al 15 settembre con le modalità già previste e saranno ricevute dal Comune di Bagno a Ripoli in attesa delle indicazioni ministeriali.

Il certificato medico che attesta la condizione di isolamento deve essere richiesto telematicamente a partire dal 10 settembre.

Per richiedere il certificato occore inviare una mail alla casella di posta elettronica dedicata votodomiciliarecovid@uslcentro.toscana.it allegando:

  • il modulo compilato e firmato dal richiedente
  • una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

la richiesta compilata, il certificato della Asl e il documento di identità deve essere inviato a questo indirizzo mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Si ricorda che il certificato sanitario dovrà essere rilasciato in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione.

 

Voto in ospedale e altri casi particolari

Voto in ospedale - seggio n. 26
La sezione elettorale speciale, per il voto dei pazienti ricoverati, sarà allestita presso l'Ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. Il seggio è il numero 26, ed è previsto anche un seggio mobile per il voto a letto dei degenti non deambulanti.

Come fare richiesta
Compilare la richiesta di autorizzazione al Sindaco del proprio Comune di residenza direttamente presso i reparti di degenza. Il modulo sarà consegnato dagli operatori del Servizio Elettorale Ospedaliero che si occuperanno di ottenere il nullaosta al voto.

Voto dei soggetti in condizioni particolari
Gli elettori ricoverati e non dimissibili in luoghi di cura (ospedali, cliniche), case di riposo, centri di recupero per tossicodipendenti, oppure i detenuti in carcere possono votare nel luogo in cui si trovano.

 

Trasporto gratuito elettori disabili

Come fare richiesta
Gli elettori disabili possono prenotare il servizio di trasporto gratuito dalla propria abitazione al seggio elettorale, contattando l'ufficio elettorale al n. 0556390233.

 

Voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile (ad esempio coloro che siano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), sono ammessi al voto a domicilio.

Entro il 31 agosto 2020 è necessario far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (con indicazione completa dell'indirizzo), accompagnata da adeguata certificazione medica.

Voto assistito

L'elettore che ha difficoltà a raggiungere la cabina elettorale e/o ad esprimere il proprio voto da solo può chiedere di essere ammesso a votare con un accompagnatore. Se l'impedimento è duraturo, si applica sulla tessera elettorale il timbro AVD. Per chiedere il timbro AVD è necessario recarsi all’Ufficio Elettorale con il certificato medico attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto, documento di identità e tessera elettorale personale rilasciata dal Comune. In allegato gli orari dei turni ambulatoriali per il rilascio dei certificati medici.

Chi presenta questo timbro deve essere ammesso a votare con l'accompagnatore (un familiare o un’altra persona liberamente scelta); l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e può accompagnare una sola persona. L'accompagnatore deve accertarsi di avere almeno due spazi vuoti sulla propria tessera elettorale. Il presidente della sezione elettorale può ammettere l'accompagnatore anche per l'elettore che non ha il timbro ma il cui impedimento sia evidente.
Gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito devono esibire il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.