Contributo art. 16 D.P.R. 380/2001

L’art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, stabilisce che, in caso di valorizzazione della destinazione d’uso di un terreno o di un immobile attraverso una variante urbanistica o una deroga edilizia, l’aumento del valore che si genera su quel bene deve essere diviso almeno per metà tra il Comune e il privato che attua l’intervento.
Con legge n. 43/2016, la regione Toscana, allo scopo di recepire la norma di principio statale, ha modificato l’art. 184, con l’inserimento di un comma 5bis, nella LR 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” stabilendo che, i criteri per l’attuazione del disposto legislativo statale, saranno definiti con la deliberazione della giunta regionale che determina l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, provvedimento ad oggi non ancora aggiornato.
Quindi, in attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della deliberazione regionale, nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001, è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di costruzione, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe.
L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire o di efficacia della SCIA.
Con delibera Consiglio Comunale n. 109 del 25 ottobre 2016 è stato provveduto alla approvazione dei criteri per la determinazione del predetto contributo.